Statuto dell'Associazione Culturale "Paper Street"

 

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita in Alessandria, su iniziativa di un comitato promotore, l’Associazione denominata “Paper Street” senza fini di lucro, con sede in Alessandria. L’Associazione, su disposizione del Comitato direttivo, può disporre di sedi sussidiarie e cambiare la sede dandone comunicazione agli interessati, senza che ciò comporti modifica di statuto.
2) La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2038.

Art. 2
Scopi e finalità

L’associazione non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di creare uno scambio culturale riguardante il cinema, la musica, l’arte e la letteratura.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di organizzare iniziative riguardanti per l’appunto il mondo dell’arte in tutte le sue forme e rappresentazioni, l’Associazione può inoltre curare e/o sostenere la realizzazione e l’aggiornamento di periodici on line, può inoltre svolgere tutte le attività connesse a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di Associazione.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L’attività degli associati e dei collaboratori esterni non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati e ai collaboratori esterni possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Art. 3
Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
Contributi degli associati (definiti annualmente dall’Assemblea);
Contributi privati;
Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
Donazioni e lasciti testamentari;
Rimborsi derivanti da convenzioni;
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il segretario predispone il bilancio per il Comitato direttivo che lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di novembre per il preventivo ed entro il mese di marzo per il consuntivo dell’esercizio precedente.

Art. 4
Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dell’Assemblea in seduta ordinaria.
Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
La qualità di socio si perde:
Per recesso;
Per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dell’eventuale sollecito;
Per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
Per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima
Dello scadere dell’anno in corso.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6
Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
A partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
Ad accedere alle cariche associative;

Art. 7
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
L’assemblea dei soci;
Il Comitato direttivo;
Il Presidente.

Art. 8
L’assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
nomina i componenti del Comitato direttivo;
delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
delibera la esclusione dei soci dall’Associazione;
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. La convocazione avviene con avviso scritto, anche inviato per fax o mezzi elettronici, contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione ed è trasmesso almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione (tre giorni prima se con trasmissione elettronica o via fax); in caso di urgenza la convocazione avverrà almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto da presenti.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9
Il comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall’Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costituivo.
I membri del comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario che svolge anche le funzioni di tesoriere (redazione del bilancio preventivo e consuntivo, gestione contabile delle entrate e delle spese).
4) Al comitato direttivo spetta di:
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
esaminare il bilancio;
nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
deliberare sulle domande di nuove adesioni
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siamo spettanti alla Assemblea dei soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di
entrambi dal membro più anziano di età.
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese – con preavviso di cinque giorni - e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. Le adunanze del comitato direttivo possono essere tenute anche in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti addottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12
Nota finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13
Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed altre norme di legge vigenti.



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